Con il Decreto del 7 Agosto 2023 (G.U. 20 Settembre 2023 n. 220) sono state introdotte modifiche riguardanti la regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR per il trasporto di merci pericolose su strada.
Dal 1 Gennaio 2023 infatti, l’obbligo di nomina del consulente ADR era stato esteso anche alla figura dello speditore di merci pericolose (tra i quali anche i produttori di rifiuti pericolosi) generando preoccupazione per tutte le imprese coinvolte.
Con tale decreto, il legislatore ha voluto estendere l’esenzione alla nomina del consulente ADR per specifiche casistiche. Tuttavia il risultato di tale “semplificazione” ha purtroppo introdotto ulteriori appesantimenti, quali ad esempio la tenuta di un registro specifico.
Inoltre viene confermata la responsabilità da parte dell’impresa (anche in caso di esenzione) di assicurare la formazione costante in merito al trasporto di merci pericolose (formazione documentata e conservata per almeno 5 anni) rivolta a tutto il personale coinvolto nella spedizione/imballaggio/carico di merci pericolose.
Di seguito le due casistiche di esenzione che interessano maggiormente i produttori di rifiuti pericolosi.
1) Esenzione per trasporti in colli
Le imprese che spediscono merci pericolose confezionate in colli possono beneficiare dell’esenzione con alcune condizioni:
- Massimo 24 operazioni anno e massimo 3 operazioni al mese;
- Rispetto di specifici limiti quantitativi (paragrafi 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4 manuale ADR 2023);
- Tenuta registro di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente (classificazione ADR, data, tipo di confezionamento, quantitativo netto) e conservato per un minimo di 5 anni.
2) Esenzione per spedizioni occasionali in cisterna / alla rinfusa
Le imprese che spediscono merci pericolose in cisterna o alla rinfusa possono beneficiare dell’esenzione alle seguenti condizioni:
- Solo per particolari categorie di merci (gruppo imballaggio III – categoria trasporto 3 o 4)
- Massimo 12 operazioni anno e massimo 2 operazioni al mese;
- Massimo 50 tonnellate annue
- Tenuta registro di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente (classificazione ADR, data, tipo di confezionamento, quantitativo netto) e conservato per un minimo di 5 anni.
A fronte di quanto descritto, CNA sta cercando di intervenire attraverso il consueto decreto milleproroghe, per fornire alle imprese più tempo per adeguarsi.
Allo stesso tempo stiamo valutando strumenti a supporto delle imprese per la tenuta dei registri di monitoraggio e per la formazione in modalità e-learning.