09/10/2023

Aggiornamento sul RENTRI

Il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, contenente il regolamento d’attuazione e le modalità di funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, sarà applicato, con modalità dilazionate nel tempo, a partire dal 15/12/2024.
Il Decreto definisce le regole generali, la sua funzionalità è rimessa a futuri decreti direttoriali.
In data 25/9/2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito il primo dei decreti previsti dal D.M. 59/2023, che delinea le tempistiche per l’iscrizione al nuovo sistema e per l’utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.
A partire 13/02/2025 infatti saranno abrogati gli attuali modelli di registro di carico e scarico rifiuti e formulario di identificazione, in vigore dal 1998.
Chi e quando si deve iscrivere al RENTRI
I soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI, sono gli stessi (enti e imprese) che ad oggi hanno l’obbligo di gestire il registro di carico e scarico rifiuti.
Soggetti esclusi dall’iscrizione:
  • Produttori di soli rifiuti NON pericolosi fino a 10 dipendenti
  • Imprenditori agricoli che producono rifiuti NON pericolosi
  • Estetiste, acconciatori, tatuatori, medici in libera professione (tutti i rifiuti).
Cosa fare nell’attesa?
Al momento non sono state pubblicate le istruzioni per l’iscrizione al RENTRI, sappiamo che si potranno effettuare esclusivamente in via telematica tramite il portale e che al momento dell’iscrizione, alcune informazioni saranno automaticamente ricavate, ad esempio, dal Registro Imprese.

Per evitare disallineamenti in fase d’iscrizione, potrebbe essere utile già da ora, verificare la correttezza dei dati presenti al Registro Imprese. In caso di informazioni non corrette o non aggiornate, si consiglia di variarle, evitando così problemi in fase di iscrizione.

Un altro aspetto, forse il più urgente e consigliato, è quello di verificare la propria gestione dei rifiuti, sia dal punto di vista delle modalità di tenuta del deposito temporaneo dei rifiuti (aspetto che può comportare problematiche anche di carattere penale) che da quello di compilazione dei formulari (vengono compilati dal trasportatore, ma sono di primaria responsabilità del produttore) e del registro stesso (spesso visibilmente fatto a posteriori con il peso verificato dato dal destinatario, e quindi incompatibile con i tempi di registrazione previsti dalla norma).

Come già ricordato, le regole base non cambiano, ma il sistema digitale potrebbe fare emergere criticità che oggi, con il sistema cartaceo, possono essere “gestite”: con il RENTRI NON SARA’ POSSIBILE o comunque, eventuali rettifiche saranno tracciate.

Per ogni chiarimento o informazione: info@ambienteimpresa.net.